Il Ministero dello Sviluppo economico, in risposta ai quesiti di alcune stazioni appaltanti per le gare d'ambito, fornisce le seguenti informazioni:
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1) circa l'assoggettabilità ad IVA dell'importo una tantum, è stata formalmente investita della questione l'Agenzia delle Entrate - Direzione Centrale Normativa e Contenzioso, dalla quale è attesa risposta;
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2) in merito alla disciplina sull'anticipazione dell'importo una tantum "L'articolo 1, comma 16 quater, del decreto legge n. 145/13, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 9, ha previsto che "al fine di dare impulso all'indizione delle gare d'ambito per l’affidamento del servizio di distribuzione del gas naturale previste dal regolamento di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 12 novembre 2011, n. 226, i gestori uscenti anticipano alla stazione appaltante l'importo equivalente al corrispettivo una tantum per la copertura degli oneri di gara ... L'efficacia di tale disposizione non è vincolata al futuro provvedimento dell'Autorità per l'energia elettrica il gas ed il sistema idrico (AEEGSI) circa l'entità del tasso di interesse da applicarsi sugli importi anticipati alla stazione appaltante a copertura degli oneri di gara. Per ciò che attiene alle modalità di determinazione del corrispettivo una tantum sopra citato sono state disposte dall'AEEGSI con le deliberazioni 11 ottobre 2012, 407/2012/R/gas e 30 maggio 2013, 230/2013/R/gas".
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3) relativamente alle tempistiche di corresponsione dell'anticipazione, essa non può essere subordinata alla pubblicazione del bando, dovendo essere versata con ragionevole anticipo per permettere alla stazione appaltante di sostenere gli oneri di gara.
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